Fondo FEAGA 2023 - 2027

Fondo FEAGA 2023 - 2027

Gli agricoltori e le agricoltrici e i gestori del territorio dell'Unione europea possono beneficiare di pagamenti diretti (cd. "Domanda Unica").
I regolamenti UE n. 2021/2115  sui piani strategici della PAC e n. 2021/2116  sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della PAC disciplinano le modalità di richiesta e pagamento degli aiuti diretti per il periodo 2023-2027.

La nuova PAC a partire da gennaio 2023 basata sul New Delivery Model, un nuovo modello di attuazione con cui gli Stati membri dovranno valutare i risultati e le performance, definisce i seguenti elementi a livello UE:

  • un insieme comune di obiettivi fissati, in cui sono definiti i traguardi che la PAC vuole raggiungere
  • lo spettro di possibili interventi convenuti
  • un insieme comune di indicatori fissati per garantire parità di condizioni nella valutazione dell’efficacia delle misure adottate.

Ogni Stato Membro ha effettuato un'analisi dettagliata per individuare le proprie esigenze specifiche e mettere a punto un piano strategico della PAC. Il 2 dicembre 2022 è stato approvato con Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 8645 final la prima versione del Piano Strategico (2023IT06AFSP001) della PAC 2023-2027 (PSP) dell'Italia, successivamente emendato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 23.10.2023 C(2023) 6990 final.

Di seguito sono riportati i tipi di intervento, di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2021/2115, attivati in Italia, sotto forma di pagamenti diretti disaccoppiati e accoppiati e riportati nel Decreto ministeriale del 23 dicembre 2022 n. 660087:

Pagamenti diretti disaccoppiati

  • il sostegno di base al reddito per la sostenibilità (PD 01 - BISS)
  • il sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità (PD 02 - CRISS)
  • il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori/agricoltrici (PD 03 - CIS YF)
  • i regimi per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali (PD 04/05 - ES #):
    • pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale (ECO1)
    • pagamento per inerbimento delle colture arboree (ECO2)
    • pagamento per salvaguardia olivi di particolare valore paesaggistico (ECO3)
    • pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento (ECO4)
    • pagamento per misure specifiche per gli impollinatori (ECO5)

Pagamenti diretti accoppiati

  • il sostegno accoppiato al reddito (PD 07 - CIS #) è articolato come segue (si riportano solo i premi zootecnia applicabili alla Provincia di Bolzano):
    • sostegno accoppiato al reddito per il settore latte (art. 23)
      • sostegno vacche da latte (comma 1,livello 1) (CIS 01a)
      • sostegno vacche da latte associate ad allevamenti situati in zone montane (comma 1, livello 2) (CIS 01b)
    • sostegno accoppiato al reddito per il settore carne bovina - carne (art. 24 comma 1 del D.M.)
      • sostegno vacche nutrici di razze da carne o a duplice attitudine iscritte nei Libri genealogici o nel Registro anagrafico delle razze bovine (livello 1) (CIS 03a)
      • sostegno vacche nutrici non iscritte nei Libri genealogici o nel Registro anagrafico e appartenenti ad allevamenti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte (livello 2) (CIS 03b)
    • sostegno accoppiato al reddito per il settore carne bovina - macellati (art. 24. comma 2 del D.M)
      • di età compresa tra 12-24 mesi e allevati dal richiedente per almeno 6 mesi prima della macellazione (livello 1) (CIS 04a)
      • di età compresa tra 12-24 mesi e (livello 2) (CIS 04b):
        • allevati dal richiedente per almeno 12 mesi prima della macellazione
        • aderenti a sistemi di qualità nazionale e allevati dal richiedente per almeno 6 mesi prima della macellazione
        • aderenti a sistemi di etichettatura volontaria riconosciuti e allevati dal richiedente per almeno 6 mesi prima della macellazione
        • allevati per almeno 6 mesi, certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica di cui al Reg. (UE) n. 1151/2012
    • sostegno accoppiato al reddito per il settore ovi-caprino (art. 25)
      • sostegno agnelle da rimonta (comma 1) (CIS 05a)

Ai sensi dell'articolo 69 del regolamento (UE) 2021/2116, la domanda unica per i pagamenti diretti, è disposta tramite modulo precompilato dall'Organismo Pagatore; in Provincia di Bolzano si effettua sul sito myCIVIS e, solitamente, tramite assistenza del Centro di Assistenza Agricola (CAA).

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del D.M. 23 dicembre 2022 n. 660087, gli agricoltori devono predisporre nel fascicolo aziendale il piano colturale grafico redatto con le modalità di cui al D.M. 12 gennaio 2015 n. 162 e gli ulteriori dati previsti, entro almeno il giorno prima della data di presentazione della domanda unica e sono tenuti a comunicare gli eventuali aggiornamenti.

Ai sensi dell'art. 11 del D.M. 23/12/2022 n. 660087, relativamente agli interventi a superficie, è presentata attraverso il modulo di domanda geospaziale precompilato di cui all'articolo 5 regolamento (UE) 2022/1173.

Relativamente agli interventi richiesti dall'allevatore/allevatrice in domanda unica basati sugli animali, le informazioni relative ai capi sono desunte dalla banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN). Tutti gli animali del beneficiario/della beneficiaria rilevanti per un intervento sono così considerati come inclusi in domanda e potenzialmente ammissibili. Nel caso di informazioni non corrette nella BDN, l'allevatore/allevatrice deve provvedere per la loro correzione entro il 31 dicembre dell'anno di domanda.

Manuali per la compilazione e la presentazione della domanda di prima assegnazione dei diritti all'aiuto e della domanda unica di pagamento:

Sul sito dell'Amministrazione trasparente della Provincia Autonoma di Bolzano, le beneficiarie e i beneficiari possono accedere alla visualizzazione dei pagamenti e delle concessioni dei finanziamenti provenienti dal FEAGA e dal FEASR.