Condizionalità sociale
A partire dal 2023 la nuova Politica Agricola Comune (PAC) introduce, oltre alla condizionalità rafforzata, anche la condizionalità sociale.
I criteri della Condizionalità sociale
La Condizionalità sociale subordina la concessione dei
- pagamenti diretti (ai sensi del Titolo III, Capo II del Regolamento (UE) 2021/2115);
- e dei pagamenti annuali (ai sensi degli articoli 70, 71 e 72 del Regolamento (UE) 2021/2115);
al rispetto di norme relative alle condizioni di lavoro e di impiego delle lavoratrici e dei lavoratori agricoli. Sono comprese la salute e la sicurezza sul lavoro, incentivando in tal modo i beneficiari e le beneficiarie a migliorare le condizioni di lavoro nelle aziende agricole.
Le condizioni da osservare per gli agricoltori e le agricoltrici richiedenti la Condizionalità sociale
Coloro che inseriscono la Condizionalità sociale nella loro domanda d'aiuto si impegnano, tra le altre cose, a:
- assumere mediante contratto scritto;
- rispettare la disciplina prevista per il periodo di prova;
- garantire la formazione obbligatoria;
- osservare le misure per la sicurezza e la salute inclusa l'implementazione dei servizi di protezione e prevenzione, delle misure di pronto soccorso, lotta antincendio ed evacuazione, valutazione del rischio e rispetto degli adempimenti in materia di infortuni, ecc.
Fonti normative
La condizionalità sociale è stata introdotta mediante Decreto Interministeriale n. 664304 del 28 dicembre 2022, che oltre al MASAF ha visti coinvolti il Ministero dell’Interno, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e il Ministero della Salute.
Riduzione dei premi e organi di controllo
La Condizionalità sociale prevede che in caso di violazione delle norme prescritte, le aziende agricole perdano del tutto o in parte le somme previste.
L’Ispettorato nazionale del Lavoro, i Vigili del Fuoco e le Aziende sanitarie locali (ASL) saranno responsabili per i controlli sia in materia di occupazione sia per quanto riguarda l’applicazione della legislazione sociale.
AGEA mette a disposizione degli organismi pagatori le informazioni ricevute che serviranno ad attuare il meccanismo sanzionatorio di riduzione degli aiuti PAC nei riguardi dei e delle richiedenti, a carico dei e delle quali siano accertate delle violazioni.