Domande di annullamento o di modifica

I/Le richiedenti che hanno presentato una Domanda Unica possono, in determinate situazioni, annullare o ritirare parzialmente la domanda già presentata.

Termini di presentazione delle domande di annullamento o di modifica per la campagna 2026

  • Domande di modifica per l'aggiunta di superfici o animali ai premi a superficie o zootecnia richiesti: 25.07.2026
  • Domande di modifica per il ritiro parziale o totale di superfici dai premi a superficie richiesti (per interventi soggetti a controlli AMS): 15.11.2026
  • Domande di modifica per il ritiro parziale o totale di animali (bovini e ovi-caprini) dai premi zootecnia richiesti: 31.12.2026 

Quando il ritiro totale o le modifiche non sono ammessi?

  • dopo che il/la richiedente è stato/a informato/a dell'intenzione dell'autorità competente di effettuare un controllo in loco;
  • dopo che è stata contestata o comunicata un'irregolarità o un'inadempienza relativa agli elementi interessati dal ritiro;
  • dopo che il/la richiedente è venuto/a a conoscenza di un'inosservanza rilevata durante un controllo. 

Per informazioni dettagliate potete consultare il Manuale per la corretta presentazione della Domanda Unica.  

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Approfondimento

L'annullamento comporta la cancellazione totale e irrevocabile della domanda presentata. A seguito dell'annullamento, la domanda non ha più alcun effetto e, qualora il/la richiedente intenda presentare una nuova domanda, dovrà compilare e inviare nuovamente il modulo.

L’annullamento è possibile solo nei casi e secondo le modalità previste dall’ente pagatore.

Durante il periodo di presentazione delle domande, il ritiro può essere effettuato direttamente nel sistema. 

Dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande, il ritiro è consentito solo previa autorizzazione dell’ente pagatore.

Dopo la presentazione della Domanda Unica 2026 è possibile correggere o aggiornare le informazioni già dichiarate mediante la presentazione di una domanda di modifica, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa unionale e nazionale. Le disposizioni applicabili sono contenute nell'articolo 7 del Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173, nelle Istruzioni Operative AGEA per la campagna 2026 e nelle relative disposizioni attuative nazionali.

Tipologie di modifica

La domanda di modifica consente di rettificare gli elementi dichiarati nella domanda iniziale già protocollata. Nel sistema possono essere presentate più domande di modifica; sarà considerata valida l'ultima domanda protocollata. Sono previste le seguenti tipologie: 

  • domanda di annullamento o ritiro parziale ai sensi dell'art. 7 del Regolamento (UE) 2022/1173;
  • domanda per la correzione di errori palesi ai sensi dell'art. 11 del Decreto Ministeriale 2022/660087.
  • domanda di riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) 2021/2116
  • domanda di  trasferimento o cessione di azienda dopo aver presentato la Domanda Unica ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) 2022/1173  

Premi a superficie

Per i regimi basati sulle superfici possono essere modificati, nei limiti consentiti dalla normativa:

  • superfici richieste a premio;
  • particelle e appezzamenti dichiarati;
  • colture e utilizzi del suolo;
  • adesione agli ecoschemi e agli altri interventi richiesti;
  • elementi del piano colturale grafico. 

Dopo la scadenza del termine di presentazione della domanda iniziale, la domanda di modifica può essere utilizzata principalmente per ridurre superfici, rinunciare a premi o correggere informazioni dichiarate, purché non siano già stati notificati controlli o irregolarità relative agli elementi interessati dalla modifica. 

Premi zootecnici

Per gli interventi accoppiati zootecnici relativi a bovini, ovini e caprini è possibile modificare o ritirare gli elementi dichiarati nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 7 del Regolamento (UE) 2022/1173. 

Le modifiche sono ammesse fino al termine stabilito dall'Organismo pagatore, purché:

  • il/la beneficiario/a non sia stato informato dell'intenzione di effettuare un controllo in loco;
  • non siano già state rilevate inosservanze relative agli animali interessati;
  • siano rispettate le specifiche disposizioni riguardanti l'identificazione e la registrazione degli animali.

Presentazione tardiva

Le domande di modifica presentate oltre il termine ordinario ma entro il termine di presentazione tardiva sono accettate con applicazione delle riduzioni previste dalla normativa europea.
Per ogni giorno lavorativo di ritardo viene applicata una riduzione pari all'1% dell'importo spettante relativamente alle modifiche introdotte dopo la scadenza ordinaria. 

Casi nei quali la modifica non è più ammessa

  • quando il/la beneficiario/a è stato informato dell'intenzione dell'autorità competente di effettuare un controllo in loco;
  • quando è stata accertata o comunicata un'irregolarità relativa agli elementi che si intendono modificare;
  • quando il/la beneficiario/a è venuto a conoscenza di inosservanze rilevate nel corso di un controllo. 

Attenzione: le domande di modifica consentono di correggere o ridurre gli elementi già dichiarati, ma non possono essere utilizzate per aggirare controlli già avviati o irregolarità già rilevate dall'Amministrazione!

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Ultimo aggiornamento: 28/09/2026