Sostegno alle attività di allevamento (Zootecnia)

Foto: Pixabay
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Sostegno accoppiato al reddito per il settore zootecnico (PD07)

Nell'ambito della PAC 2023-2027, l'Italia ha destinato una parte significativa delle risorse dei pagamenti diretti al sostegno accoppiato, prevedendo specifici interventi per diversi comparti zootecnici, tra cui bovini da latte, bufalini da latte, vacche nutrici, bovini da carne, ovini e caprini.

Nella Provincia autonoma di Bolzano Südtirol il sostegno accoppiato al reddito è un pagamento aggiuntivo destinato agli agricoltori e alle agricoltrici in attività che riguarda esclusivamente gli interventi nel settore zootecnico e serve a sostenere in modo mirato, dal punto di vista finanziario, determinate forme di allevamento.

Chi può beneficiare del sostegno accoppiato al reddito nel settore zootecnico?

Possono accedere al sostegno le aziende che soddisfano le seguenti condizioni:

  • l'operatore/operatrice che detiene gli animali deve essere un agricoltore attivo;
  • gli animali devono essere correttamente identificati e registrati nella Banca Dati Nazionale (BDN);
  • i dati presenti nella BDN devono essere corretti. Eventuali errori o inesattezze nella banca dati devono essere rettificati dall'allevatore o dall'allevatrice entro il 31 dicembre dell'anno di domanda;
  • in caso di vendita, affitto o altra forma di trasferimento dell'azienda, l'aiuto richiesto può essere corrisposto al nuovo titolare o alla nuova titolare dell'azienda, a determinate condizioni previste dalla normativa.

Tipologie di sostegno per la zootecnia 

L'Alto Adige Südtirol prevede le seguenti tipologie di sostegno accoppiato al reddito per il settore zootecnico: 

SETTORE LATTIERO

  • Sostegno per le vacche da latte (PD07 - CIS 1a e 1b) 
  • Sostegno per le bufale da latte (PD07 - CIS 2) 

SETTORE DELLA CARNE BOVINA

  • Sostegno per le vacche nutrici (PD07 - CIS 3a e 3b) 
  • Sostegno per i bovini macellati (PD07 - CIS 4a e 4b) 

SETTORE OVINO E CAPRINO

  • Sostegno per le agnelle da rimonta (PD07 - CIS 5a) 

Per conoscere nel dettaglio i requisiti e le condizioni previsti per ciascun intervento, consultare le schede informative a seguire dedicate alle singole tipologie di sostegno.

Altro

Per accedere ai premi zootecnici, gli animali devono essere identificati e registrati correttamente nella Banca Dati Nazionale dell’anagrafe zootecnica (BDN) entro i termini previsti. Il mancato rispetto delle scadenze può comportare sanzioni o riduzioni del pagamento.

Bovini e bufalini

  • l’animale deve essere identificato entro 20 giorni dalla nascita;
  • la nascita deve essere registrata in BDN entro 7 giorni dall’identificazione;
  • le movimentazioni in entrata e in uscita dall’allevamento devono essere registrate entro 7 giorni dall’evento.

Ovini e caprini

  • l’animale deve essere identificato entro 6 mesi dalla nascita* e comunque prima di lasciare l’allevamento di nascita (*il termine dei 6 mesi non si applica agli animali destinati al macello prima dei 12 mesi di età);
  • la nascita deve essere registrata in BDN entro 7 giorni dall’identificazione;
  • le movimentazioni in entrata e in uscita dall’allevamento devono essere registrate entro 7 giorni dall’evento.

Le registrazioni in BDN possono essere effettuate direttamente dall’allevatore o dall’allevatrice, oppure da un soggetto delegato. In ogni caso, devono essere rispettati i termini previsti.
Gli Organismi pagatori verificano, in fase di istruttoria, il rispetto delle scadenze di identificazione e registrazione. Per il calcolo dei termini fa fede la data di registrazione dell’evento in BDN.
Per gli aiuti che prevedono un periodo minimo di detenzione, se l’ingresso dell’animale in allevamento è registrato nei tempi, il periodo decorre dalla data di arrivo. Se invece la registrazione è tardiva, il periodo decorre dalla data in cui la registrazione viene regolarizzata in BDN.

Il pagamento dell'aiuto spettante viene effettuato dopo la verifica dei capi ammissibili e dopo che l'Organismo di coordinamento AGEA ha determinato l'importo unitario annuale del sostegno. Per il calcolo si tiene conto del numero di animali e superfici ammissibili dichiarati nell’anno di domanda. Si applicano comunque determinati importi massimi.

Tutti gli animali che possono essere ammessi al sostegno si considerano automaticamente inclusi nella domanda e possono quindi essere potenzialmente finanziati. Per la PAC 2023-2027 non è più prevista una soglia minima di 3 unità di bestiame adulto (UBA).

  • AGEA (Agenzia per i pagamenti in agricoltura)
    Ente nazionale di pagamento e coordinamento per gli aiuti agricoli della Politica Agricola Comune (PAC) in Italia. Gestisce i fondi e provvede al loro versamento agli agricoltori aventi diritto.
  • Associazioni di allevatori riconosciute
    Attuano programmi genetici e gestiscono i libri genealogici e i registri anagrafici.
  • BDN (Banca Dati Nazionale delle Anagrafi Animali)
    Banca dati ufficiale per la registrazione di animali, aziende zootecniche e movimenti di animali in Italia. Garantisce la tracciabilità degli animali e supporta i controlli nonché la gestione delle misure di sostegno.
  • ClassyFarm
    Sistema nazionale di valutazione del benessere animale, della biosicurezza, della salute animale e della sostenibilità negli allevamenti. Supporta le aziende e le autorità nel monitoraggio e nel miglioramento delle condizioni di allevamento.
  • DOP (Denominazione di Origine Protetta)
    Marchio di qualità dell'Unione europea per i prodotti agricoli e alimentari la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvengono integralmente in una determinata area geografica. Il riconoscimento viene richiesto tramite il competente ministero nazionale e la registrazione è effettuata dalla Commissione europea.
  • IGP (Indicazione Geografica Protetta)
    Marchio di qualità dell'Unione europea per i prodotti agricoli e alimentari legati a una determinata area geografica, nella quale deve avvenire almeno una delle fasi di lavorazione previste (produzione, trasformazione, elaborazione). Il riconoscimento viene richiesto tramite il competente ministero nazionale e la registrazione è effettuata dalla Commissione europea.
  • Libro genealogico
    Registro ufficiale riconosciuto tenuto da un'associazione di allevatori. Vi vengono registrati la genealogia, le caratteristiche di razza e le prestazioni degli animali da riproduzione. L'obiettivo è selezionare e allevare in modo mirato animali sani, con caratteristiche omogenee e di elevata qualità genetica.
  • Operatore/operatrice
    Persona responsabile dell’allevamento e della cura degli animali e iscritta nella banca dati degli animali come operatore o operatrice.
  • Quota di rimonta
    Numero di giovani animali destinati al ricambio del gregge (ovini).
  • Registro anagrafico
    Registro ufficiale gestito da un’ente selezionatore riconosciuto, nel quale vengono iscritti animali appartenenti a popolazioni o razze che non dispongono di un libro genealogico, al fine di documentarne l'identità, la consistenza, l'origine e favorirne la conservazione (vedi Vetinfo istruzioni).
  • SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale)
    Sistema informativo agricolo nazionale italiano per la gestione dei dati aziendali e degli aiuti agricoli.

Ultimo aggiornamento: 28/09/2026