Nuovi agricoltori e nuove agricoltrici: accesso alla Riserva nazionale (DAR B)
L'accesso alla Riserva nazionale come Nuovo agricoltore o Nuova agricoltrice consente all'azienda richiedente di ottenere gratuitamente titoli PAC per il Sostegno di base al reddito per la sostenibilità (BISS). Se l'azienda possiede già dei diritti all'aiuto, l'accesso alla Riserva ne può aumentare il valore. Non si tratta di un premio aggiuntivo, bensì di un meccanismo che consente di assegnare o valorizzare i diritti all'aiuto utilizzati per il pagamento della BISS.
L’assegnazione di titoli ad agricoltori e agricoltrici di età compresa tra 41 e 60 anni, che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola, mira a favorire la costituzione di nuove imprese nel comparto agricolo oppure ad agevolare il ricambio nella conduzione aziendale, a rafforzare la competitività delle aziende e a contribuire allo sviluppo economico e sociale delle aree rurali.
Chi può richiedere l'accesso?
È considerato nuovo agricoltore chiunque, a partire dal 2021, intraprenda per la prima volta un’attività agricola in qualità di gestore o gestrice dell’azienda e presenti la domanda di finanziamento entro due anni dall’inizio dell’attività.
Per ottenere l'assegnazione di titoli devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:
- età compresa tra i 41 e i 60 anni nell’anno di presentazione della domanda;
- essere titolare dell’azienda agricola o , nel caso di una società, ricoprire la carica di rappresentante legale e firmare la domanda;
- possedere una formazione adeguata o un'esperienza professionale nel settore agricolo .
Il requisito formativo si considera soddisfatto in presenza di:
- un titolo di studio universitario o di scuola secondaria superiore nel settore dell’agricoltura, della silvicoltura o della medicina veterinaria;
- un diploma di scuola secondaria non agraria abbinato a un corso di formazione di almeno 150 ore su tematiche agricole, agroalimentari, ambientali o sociali;
- un diploma di scuola media abbinato ad almeno tre anni di esperienza professionale nel settore agricolo, comprovata dall’iscrizione alla previdenza sociale agricola.
Da tenere presente
- presentare la Domanda Unica entro i termini previsti; soddisfare i requisiti di agricoltore attivo; rispettare i requisiti per i nuovi agricoltori per l’intero periodo di finanziamento; nel caso di una società, dimostrare di esercitare il controllo effettivo e duraturo sull’azienda; segnalare immediatamente eventuali cambiamenti nella situazione aziendale.
Da evitare
- essere già stati in passato responsabili di un'azienda agricola; nel caso di società o aziende in comune, non essere in grado di dimostrare il controllo effettivo sull'azienda; cessare l’attività agricola o perdere, durante il periodo di impegno, la qualifica di agricoltore attivo; fornire informazioni errate o incomplete in domanda.
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Altro
Gli agricoltori che soddisfano i requisiti previsti possono richiedere l’accesso alla riserva nazionale compilando l’apposita sezione della domanda unica.
Nella domanda devono essere indicate le superfici per le quali si richiede:
- l’assegnazione di nuovi diritti all’aiuto;
- oppure l’aumento del valore dei diritti già esistenti.
Il/La richiedente deve inoltre presentare all’ente pagatore le informazioni e i documenti necessari secondo le modalità e i termini stabiliti.
Chi può richiederlo?
La riserva nazionale viene utilizzata per assegnare i diritti all’aiuto, secondo un elenco di priorità, ai seguenti gruppi:
- giovani agricoltori e agricoltrici (DAR A);
- nuovi agricoltori e nuove agricoltrici (DAR B);
- agricoltori e agricoltrici che coltivano terreni in zone montane o in zone soggette a limitazioni naturali (DAR C);
- agricoltori e agricoltrici che subiscono svantaggi particolari (DAR D).
- agricoltori e agricoltrici aventi diritto in virtù di una decisione giudiziaria o amministrativa passata in giudicato (DAR F);
Requisiti generali
- Hanno accesso alla riserva gli agricoltori e le agricoltrici in attività.
- Per le persone fisiche, nell’anno di presentazione della domanda l’età deve essere compresa tra il compimento dei 18 e il compimento dei 60 anni. Nel caso delle società, il requisito di età si applica al rappresentante legale.
- La superficie minima ammessa è di 1 ettaro.
Come funziona l’assegnazione
L’accesso alla riserva può avvenire tramite:
- assegnazione di nuovi diritti di aiuto, qualora il richiedente non ne possieda ancora;
- aumento del valore dei diritti già detenuti fino al valore medio nazionale previsto per l’anno di assegnazione.
Ai fini del calcolo vengono prese in considerazione le superfici ammissibili espresse in ettari che, al 15 maggio dell’anno di presentazione della domanda, sono detenute con un attestato di coltivazione valido.
Restrizioni e condizioni
- L’accesso alla riserva nazionale è consentito una sola volta per la stessa superficie.
- Anche i giovani agricoltori e i nuovi agricoltori possono accedervi una sola volta. L’accesso in qualità di giovane agricoltore esclude la possibilità di richiedere successivamente l’accesso in qualità di nuovo agricoltore.
- I diritti acquisiti a titolo gratuito dalla riserva nazionale non possono essere ceduti per tre anni a partire dall’anno di assegnazione, salvo in casi particolari quali la successione o le trasformazioni aziendali che garantiscano la continuità aziendale.
Per determinare la data di inizio dell’attività agricola si fa riferimento al primo tra i seguenti eventi che si è verificato in ordine di tempo:
- iscrizione nel registro delle imprese come azienda agricola, piccolo imprenditore o agricoltore autonomo;
- Apertura o estensione della partita IVA agricola con il codice ATECO 01;
- iscrizione presso l’INPS come agricoltore in proprio, agricoltore a titolo professionale, affittuario o mezzadro;
- presentazione di una domanda di contributo agricolo o di una dichiarazione relativa all’esercizio dell’attività agricola, anche qualora la domanda non venga accolta.
Nel caso di società di nuova costituzione, le persone che esercitano il controllo su di esse non devono aver esercitato un'attività agricola in qualità di gestori né aver controllato un'altra società agricola nei cinque anni precedenti l'insediamento.
Se è prevista l’iscrizione nel registro di commercio, l’azienda deve essere gestita attivamente. In caso contrario, lo stabilimento non può essere riconosciuto.
I requisiti devono essere soddisfatti al momento della presentazione della domanda e devono essere mantenuti almeno fino alla fine dell’anno di riferimento della domanda. La mancanza anche di un solo requisito comporta l’inammissibilità della domanda. Eventuali misure correttive successive non possono colmare i requisiti mancanti al momento della presentazione della domanda.
Ultimo aggiornamento: 24/09/2026