Sostegno Giovane agricoltore / agricoltrice (Premio giovane)
Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori e le giovani agricoltrici tra i 18 e i 40 anni di età (PD03-CIS YF)
Un aiuto rivolto ai giovani che intendono avviare e sviluppare delle nuove imprese agricole, favorendo il ricambio generazionale nel settore.
Ha lo scopo di agevolare il subentro in un'azienda agricola oppure la costituzione di una nuova impresa e di promuovere lo sviluppo economico dei e delle giovani titolari di aziende agricole. Tre sono i requisiti di ammissibilità al premio: l'insediamento, l'età anagrafica e l'istruzione e competenza professionale in campo agricolo. Il sostegno viene concesso per un periodo massimo di cinque anni e per una superficie massima di 90 ettari.
Chi può richiedere il contributo?
È considerata giovane agricoltrice o giovane agricoltore una persona fisica che:
- abbia rilevato o costituito per la prima volta un'azienda agricola in qualità di titolare,
- si sia insediata negli ultimi cinque anni prima della prima presentazione della domanda (requisito d'insediamento),
- non abbia più di 40 anni nel primo anno di presentazione della domanda (requisito anagrafico),
- sia in possesso dei seguenti requisiti di formazione: un percorso di formazione agricola o un titolo di studio equivalente, ad esempio una laurea in ambito agricolo, una qualifica professionale riconosciuta nel settore agricolo oppure un'adeguata esperienza pratica in agricoltura. Possono beneficiare dell'aiuto anche i richiedenti e le richiedenti in possesso di un titolo di studio non agricolo o del diploma di scuola secondaria di primo grado (scuola media), purché abbiano frequentato corsi di formazione aggiuntivi in ambito agricolo per un totale di almeno 150 ore,
- sia in possesso delle seguenti qualifiche professionali (solo per richiedenti con diploma di scuola secondaria di primo grado/scuola media): attività lavorativa nel settore agricolo per almeno tre anni, comprovata dall'iscrizione al rispettivo regime previdenziale per min. 104 giorni all'anno.
Nel caso di società agricole, il giovane agricoltore deve esercitare il controllo effettivo e permanente sull’azienda.
Durata ed entità del sostegno
- Il contributo è concesso per un massimo di cinque anni.
- Il sostegno può essere concesso per un massimo di 90 ettari di superficie ammissibile.
- Il periodo di finanziamento quinquennale ha inizio a partire dal primo anno di presentazione della domanda.
Cosa fare
- presentare la domanda unica entro i termini previsti; essere un agricoltore o un'agricoltrice in attività; soddisfare i requisiti previsti per i giovani agricoltori per l’intero periodo di finanziamento; nel caso di società, dimostrare di esercitare il controllo effettivo e permanente sull’azienda; segnalare tempestivamente eventuali cambiamenti nella situazione aziendale.
Cosa evitare
- richiedere lo status di giovane agricoltore per più di un'azienda agricola; perdere il controllo effettivo sull’azienda durante il periodo di finanziamento; fornire informazioni errate o incomplete in domanda; non rispettare le scadenze o gli obblighi di comunicazione.
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Altro
- Lo status di Giovane agricoltore/agricoltrice può essere attribuito una sola volta. Tale definizione e il sostegno ad essa collegato può essere attribuita esclusivamente all'azienda nella quale la persona si è insediata per la prima volta come titolare.
- Il primo insediamento dev'essere avvenuto entro 5 anni dalla data di presentazione della prima domanda per premio Giovane agricoltore oppure dalla data della prima richiesta d'iscrizione alla riserva nazionale (DAR).
- Come prova del primo insediamento vale l'iscrizione dell'azienda al registro delle imprese, l'apertura di una partita IVA agricola (codice ATECO 01.00) e altri atti ufficiali.
N.B. In presenza di più atti uffciali la data per l'inizio dell'attività agricola viene stabilita scegliendo la meno recente tra le seguenti:
- data di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese come impresa agricola "attiva";
- data di apertura della partita iva agricola (codice ATECO);
- data di iscrizione all'INPS come coltivatore diretto, imprenditore agricolo professionale, colono o mezzadro;
- data di presentazione di una qualsiasi domanda di erogazione di contributi e/o di presentazione di mere dichiarazioni inerenti allo svolgimento dell'attività agricola.
Se uno dei succitati atti è avvenuto più di 5 anni prima della data di presentazione della domanda, l'ammissibilità al pemio Giovane agricoltore decade! - I titoli di studio e di formazione specifica richiesti devono pervenire all'OPPAB entro e non oltre il 30 settembre dell'anno di domanda.
Gli agricoltori e le agricoltrici che hanno i requisiti previsti possono chiedere l’accesso alla riserva nazionale compilando l’apposita sezione della Domanda Unica.
Nella domanda devono essere indicate le superfici per le quali si richiede:
- l’assegnazione di nuovi diritti all’aiuto;
- oppure l’aumento del valore dei diritti già posseduti.
Il richiedente o la richiedente deve inoltre fornire all’Organismo pagatore le informazioni e la documentazione richieste, secondo le modalità e i tempi stabiliti.
A chi è destinata
La riserva nazionale viene utilizzata per assegnare diritti all’aiuto, secondo un ordine di priorità, a:
- giovani agricoltori e giovani agricoltrici (DAR A)
- nuovi agricoltori e nuove agricoltrici (DAR B)
- agricoltori e agricoltrici che coltivano superfici in zone montane o soggette a vincoli naturali (DAR C)
- agricoltori e agricoltrici interessati da svantaggi specifici (DAR D)
- agricoltori e agricoltrici aventi diritto in base a una decisione giudiziaria o amministrativa definitiva (DAR F)
Requisiti generali
- Possono accedere alla riserva gli agricoltori e le agricoltrici in attività.
- Per le persone fisiche è richiesta un’età compresa tra 18 anni compiuti e 60 anni compiuti nell’anno di domanda. Per le società, il requisito di età riguarda il rappresentante legale.
- La superficie minima ammissibile è pari a 1 ettaro.
Come funziona l’assegnazione
L’accesso alla riserva può avvenire tramite:
- assegnazione di nuovi diritti all’aiuto, se il richiedente non ne possiede;
- aumento del valore dei diritti già detenuti, fino al valore medio nazionale previsto per l’anno di assegnazione.
Per il calcolo si considerano gli ettari ammissibili detenuti con un valido titolo di conduzione alla data del 15 maggio dell’anno di domanda.
Limiti e vincoli
- L’accesso alla riserva nazionale è consentito una sola volta per la stessa superficie.
- Anche giovani e nuovi agricoltori possono accedere una sola volta. L’accesso come giovane agricoltore esclude la possibilità di richiedere successivamente l’accesso come nuovo agricoltore.
- I diritti ottenuti gratuitamente dalla riserva nazionale non possono essere trasferiti per tre anni dall’anno di assegnazione, salvo casi particolari come successione o trasformazioni societarie con continuità aziendale.
I valori indicativi / importi unitari previsti nel piano strategico PAC 2023–2027 e nelle schede tecniche MASAF sono i seguenti:
Sostegno al reddito per giovani agricoltori = 83,50 €/ha
L’importo effettivo del premio erogato può variare di anno in anno. Esso dipende, tra l’altro, dalle risorse finanziarie disponibili, dalla superficie dichiarata a livello nazionale, dal numero di domande presentate e da eventuali ricalcoli effettuati dall’AGEA.
Dall’inizio del periodo di programmazione 2023-2027, ad esempio, l’importo unitario dei pagamenti per ogni ettaro (ha) ammissibile al premio per i giovani agricoltori ha registrato il seguente andamento:
2023 = 89,65 €/ha
2024 = 100,00 €/ha
2025 = 166,82 €/ha
Ultimo aggiornamento: 23/09/2026